AISF Lo Statuto

    AISF - Lo Statuto

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    ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI SCIENZE FORENSI

    LO STATUTO

     

    Art.1
    E' costituita l'associazione culturale denominata "Accademia Internazionale di Scienze Forensi – International Academy of Forensic Sciences - AISF"
    con sito internet (organo ufficiale) www.accademiascienzeforensi.it

    Art.2
    La sede dell'Associazione è in Fiumicino, via Oslo 7.

    Art.3
    L’associazione è libera, apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale,durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

    Art.4
    L’associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:
    a) promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell’ambito delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative, relative all’ambito delle scienze forensi e della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
    b) realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica nelle materie di cui al punto (a;
    c) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, formativo, ricreativo, artistico,sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo libero degli associati;
    d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, professionali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.
    e) promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.

    Per raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
    a) svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;
    b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli
    scopi primari dell’Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.
    Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.
    L’associazione potrà istituire sedi operative secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze e strutture. Le sedi secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente ai Soci Ordinari.
    Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile locale preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed organizzativi. L'associazione è a tempo indeterminato.

    Art.5 - Soci
    .Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali che siano in possesso dei requisiti etici e morali, presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Non è ammessa la figura del socio temporaneo e comunque ogni altra modalità che limiti l'effettività del rapporto associativo o sia tale in ogni caso da costituire carattere di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
    I soci si dividono in:

    Soci fondatori. Sono fondatori coloro che risultano dall'atto costitutivo ed hanno tutti i diritti ed i doveri dei soci ordinari.

    Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro che presentano apposita domanda. . Hanno il diritto di voto per l’approvazione di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere. Le persone giuridiche si iscrivono e partecipano per mezzo dei loro rappresentanti legali. Acquisiscono il diritto ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota sociale stabilita nel separato regolamento .

    Soci simpatizzanti. Sono da intendersi soci simpatizzanti coloro che, previa compilazione di un'apposita domanda, acquisiscono il diritto ad accedere all’area riservata del sito web e ad ottenere il rilascio della tessera gratuitamente ed usufruire dei servizi dell’associazione con il pagamento della relativa quota stabilita per ogni servizio erogato. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci simpatizzanti entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

    Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i personaggi che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei confronti dell’Associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.
    Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità del l’Associazione.
    In base alle disposizioni di legge in materia di tutela della privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio.

    Diritti e doveri dei Soci

    Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettare o respingere le domande con parere motivato. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo E la delibera potrà essere impugnata, entro 10 giorni dalla data in cui la parte ne è venuta a conoscenza. Dell'impugnazione deciderà l'assemblea dei soci. L'appartenenza all’associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto
    delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative manifestazioni hanno il diritto di:
    1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall’associazione;
    2. partecipare alle manifestazioni promosse dall’associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le risorse disponibili.).

    Art. 7
     I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’associazione. Le attività offerte ai soci vengono stabilite dal consiglio Direttivo in base alle risorse disponibili.

    Art. 8
     I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

    Art. 9.
    Perdita della qualità di socio.
    La qualità di socio si perde: -
    a) per dimissioni validamente presentate. Le dimissioni si intendono validamente presentate quando siano state formalizzate per iscritto e siano state comunicate al Presidente o ad uno dei componenti il Consiglio Direttivo. Ogni associato può recedere dall’Associazione ma non avrà diritto alla restituzione delle somme versate né di chiedere la divisione del patrimonio. -
    b) per espulsione.
    L’espulsione sarà adottata dal Consiglio Direttivo per
    1.gravi inosservanze degli obblighi statutari e in caso di atti o atteggiamenti contrari alle finalità dell’ente.
    2.Ovvero quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo
    3.quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’associazione.
    4.quando tengano un comportamento che leda l'onore, il decoro, il buon nome dell'associazione o dei suoi organi statutari. L’espulsione non è impugnabile.

    Tuttavia, il socio espulso può presentare motivato reclamo all’Assemblea che decide alla prima riunione utile e, in ogni caso, entro 120 giorni dalla data dell’espulsione. Il socio espulso ha il diritto di esporre le proprie ragioni dinanzi all’Assemblea e, a tale scopo, può farsi rappresentare da altro socio.

    I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione, ma la loro mancata riammissione sarà insindacabile e non potrà essere oggetto di ricorso all'assemblea dei soci.

    Organi dell’associazione
    Art. 10.

    Gli organi dell’associazione sono:
    a. l’assemblea dei soci;
    b. il consiglio direttivo.

    Art. 11.
    L’assemblea dei soci composta da tutti i Soci Ordinari può essere ordinaria o straordinaria.
    La comunicazione della convocazione deve essere effettuata attraverso pubblicazione sull’apposito spazio all’interno del sito web
    dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

    Art. 12.
    L’assemblea ordinaria deve essere convocata del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, approva le linee generali del
    programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.
    Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse sull’apposito spazio, ad accesso riservato per i soci,all’interno del sito web dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’assemblea.

    Art. 13.
    L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

    Art. 14.
    In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
    In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei
    soci ordinari intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.

    Art. 15.
    Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile.

    Art. 16.
    Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di otto, eletti dall’assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta in carica per sette anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

    Art. 17.
    Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e la convocazione dello stesso viene effettuata dal Presidente a mezzo e-mail da inoltrarsi almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza la convocazione può essere inviata con soli tre giorni di anticipo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

    Art. 18.
    Il consiglio direttivo dura in carica 8 anni con i seguenti compiti:
    a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
    b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
    c. redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
    d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività sociale;
    e. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione dei soci;
    f. delibera sull'ammissione dei soci;
    g. delibera sull'ammissione di soci onorari;
    h. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

    Il membro del consiglio direttivo che non partecipa per tre volte consecutive alle adunanze dello stesso senza valida giustificazione, è escluso di diritto dal consiglio stesso.

    Art. 19.
    Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza
    dell’associazione. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria ed il consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.

    Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza sociale, dura in carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo.

    Il Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell’Associazione producendo dettagliato rendiconto trimestrale al Consiglio Direttivo.

    Il Presidente può conferire delega scritta ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata in qualsiasi momento.

    Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente dell’associazione che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.
    In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo.

    Patrimonio dell’associazione

    Art. 20.
    Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile ed è costituito:
    a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
    b. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
    c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
    d. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale.

    Art. 21.
    Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

    Rendiconto economico-finanziario

    Art. 22.
    Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

    Art. 23.
    Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane pubblicato sul sito internet dell'associazione nell'area riservata ai soci.

    Ogni socio ne potrà prendere visione ed estrarre copia . Gli eventuali
    utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto.

    Scioglimento dell’associazione

    Art. 24.
    Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea dei soci ordinari con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

    Art. 25.
    In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il
    presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

    Disposizioni finali

    Art. 26.
    L’ordinamento interno, l’amministrazione dell’ente e degli associati sono regolati dal presente Statuto e dall’Atto Costitutivo che precede. Statuto e Atto costitutivo formano giuridicamente un atto unitario. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia. -

    Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.

    Art.27
    l'Associazione è retta dallo statuto sociale che, sottoscritto dai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera “A”, per farne parte integrante e sostanziale.